la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nell'ambito  e  con le procedure di cui all'art. 2 della legge
regionale 20 maggio 1986, n. 19,  la  Giunta  regionale,  sentite  le
commissioni  consultive scientifiche in materia di musei, biblioteche
ed archivi, predispone le linee generali di  un  programma  decennale
per  favorire  la  conservazione  e  l'uso culturale degli edifici di
notevole interesse artistico  e  storico  di  proprieta'  degli  Enti
locali e per promuovere al contempo, attraverso il loro restauro e la
loro migliore utilizzazione, una piu'  adeguata  sistemazione  e  una
piu'  efficace funzionalita' dei musei, biblioteche e archivi locali.
   2.  La Giunta regionale promuove, per la conseguente realizzazione
degli interventi, il concorso di altri soggetti finanziatori pubblici
e privati.
   3.  Il  programma  si  articola  in  pianti annuali secondo quanto
previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 19 del 1986.